hanno ha scritto:
Le registrazioni di colloqui, riunioni, anche all'insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice.
Unica condizione, perchè la registrazione (anche se segreta) non costituisca reato, è la presenza, nel colloquio o riunione, del soggetto che registra (e lo stesso discorso vale per le proprie telefonate). Ovviamente il contenuto della registrazione è soggetto agli eventuali divieti di divulgazione previsti dalle norme.
L'acquisizione della registrazione del colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all'(art. 234/1°c.p.p. : è "documento" tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo»; il nastro contenente la registrazione è la documentazione del colloquio, la quale può essere quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa.
Hai ragione,
ieri poi ho fatto un po' di ricerche ed effettivamente è così