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il ricorso al prefetto
479935
479935 Inviato: 17 Lug 2006 17:41
Oggetto: il ricorso al prefetto
 

Articolo 203 - Ricorso al prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1 bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (2)
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1 bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (3)
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (1).

Articolo 204 - Provvedimenti del prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. (1)
1 bis. I termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. (2)
1 ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. (2)
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. (3)
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Ultima modifica di avvocato il 26 Lug 2006 22:20, modificato 3 volte in totale
 
479962
479962 Inviato: 17 Lug 2006 17:52
 

Questi sono due articoli estratti dal codice della strada.

In caso volessimo contestare una contravvenzione, possiamo rivolgerci al prefetto che, in poche parole, è il rappresentante del governo nelle città.

Oltre che addurre le nostre motivazioni e convincere il prefetto delle nostre ragioni, chiedere l'audizione per spiegarci, possiamo anche essere fortunati se, a causa dell'elevato numero di ricorsi il prefetto non riesce a respingere il nostro ricorso nel termine di 210 giorni, passati i quali il nostro ricorso si intente accolto.

Questo principio, del silenzio-assenso dell pubbliche amministrazioni, è stato introdotto per dare certezza alle situazioni soggettive e per stimolare la pubblica amministrazione, che altrimenti rimane inerte, trascinandosi situazioni per anni.
Attenzione però, che per scoraggiare l'uso di tale strumento al fine di non pagare le multe confidando sull'impossibilità del prefetto di prendere in debita considerazione il nostro ricorso, il ricorrente è passibile di una multa che supera il doppio del minimo edittale ( che non vuol dire il doppio della multa che ci è stata contestata).
 
479972
479972 Inviato: 17 Lug 2006 17:54
 

avvocato ma quanto siamo tecnici...

dovresti cercare di usare un linguaggio più comprensibile per noi comuni mortali...

dai scherzo...
è stata solo un occasione per salutarti

cià frà
 
479981
479981 Inviato: 17 Lug 2006 17:56
 

approposito rientrando in tema...

io sono l'unica persona che conosco al quale il prefetto ha rigettato il ricorso icon_lol.gif

ma ormai acqua passata...

arciao wal
 
480000
480000 Inviato: 17 Lug 2006 18:01
 

icon_lol.gif
 
505567
505567 Inviato: 26 Lug 2006 19:44
 

Ciao avvocato !!!! Post interessante, può sempre servire 0509_up.gif
 
530388
530388 Inviato: 4 Ago 2006 12:24
 

Bene, ricordate pero' che è uscita una legge che si avvale di 45 giorni finestra dal 1° agosto al 15 settembre... cio' vuo ldire che se avete fatto ricorso dopo il 1° febbraio dovere considerare 255 giorni prima che il ricorso cada in prescrizione.
Oltretutto c'è un altro articolo (43) il quale dice che la polizia deve essere sempre ben in vista e riconoscibile quando opera sulla strada quindi gli autovelox occulti sono contro questo articolo!!
 
556672
556672 Inviato: 17 Ago 2006 17:27
 

handman_racing ha scritto:
approposito rientrando in tema...

io sono l'unica persona che conosco al quale il prefetto ha rigettato il ricorso icon_lol.gif

ma ormai acqua passata...

arciao wal


Anche a me l'ha rigettato
 
577268
577268 Inviato: 25 Ago 2006 16:37
Oggetto: Forum Autovelox, Patenti e Leggi
 

Ciao ragazzi,

vorrei capirci qualche cosa di più. A luglio ho fatto un giro con gli amici lungo la strada statale che da Milano porta alla Certosa di Pavia e poi verso Casteggio. Da qui verso i colli ed i paesi di Borgo Priolo/Borgoratto.

Nei pochi km percorsi ho contato ben 26(!) autovelox, alcuni dei quali purtroppo notati solo al ritorno.......
Quel che mi chiedo è come si possibile farsi tutto il tragitto restando dentro il limite dei 50 all'ora.........
Nel caso prendessi la multa credo che non avrei speranze di vincere un ricorso. O no?

Non ho ben capito in base a cosa si può fare ricorso.......

Please help me!
 
583845
583845 Inviato: 28 Ago 2006 10:02
Oggetto: Re:ricorso al prefetto
 

Ottimo topic avvocato senza targa...
un consiglio pls,siccome mi sto preparando per contestare una multa (autovelox senza fermo)
Per quel che ho capito la differenza tra contestarla tramite Giudice di Pace e Prefetto sta che il Giudice di Pace difficilmente infligge ulteriori sanzioni (a parte le spese legali della controparte se ci sono) ma si va sempre in giudizio mentre con il Prefetto è molto probabile che infligga pene aggiuntive ma c'è la speranza dei 210 giorni.....
tu dovessi contestare una multa che strada prenderesti???
Grazie icon_smile.gif
 
584809
584809 Inviato: 28 Ago 2006 14:33
Oggetto: Re:ricorso al prefetto
 

axl77 ha scritto:
Ottimo topic avvocato senza targa...
un consiglio pls,siccome mi sto preparando per contestare una multa (autovelox senza fermo)
Per quel che ho capito la differenza tra contestarla tramite Giudice di Pace e Prefetto sta che il Giudice di Pace difficilmente infligge ulteriori sanzioni (a parte le spese legali della controparte se ci sono) ma si va sempre in giudizio mentre con il Prefetto è molto probabile che infligga pene aggiuntive ma c'è la speranza dei 210 giorni.....
tu dovessi contestare una multa che strada prenderesti???
Grazie icon_smile.gif



giusta domanda... sono molto interessato alla risposta del nostro avvocato senza targa.... eusa_boohoo.gif 0509_doppio_ok.gif
 
590404
590404 Inviato: 29 Ago 2006 22:10
 

per axl77 e vanni r1 occorre fare qualche ulteriore precisazione...
il ricorso al prefetto è consigliabile laddove ci sono prefetture "accondiscendenti" nel senso che non provvedono ad esaminare il ricorso e quindi valendo la regola del silenzio assenzo il ricorso si intende accolto e la sanzione diventa illegittima!
tuttavia sempre più prefetture hanno demandato ad uffici appositi il compito di esaminare e rigettare i ricorsi salvo casi di palese illegittimità dei verbali o perchè notificati oltre i 150 giorni dalla contestata infrazione o per qualche altro evidente motivo di illegittimità.
si aggiunga (come diceva quel comico a zelig...) che in caso di rigetto il prefetto condanna sempre al doppio della sanzione...quindi occhio perchè poi occorre ricorrere al giudice di pace per cercare almeno di ottenere la graduazione della sanzione e pagare cosi una cifra che si avvicini quanto più possibile a quella iniziale.
non è corretto poi il termine dei 210 giorni! anche qui occorre fare molta attenzione per evitare sgradite sorprese. l'esito di un ricorso al prefetto infatti è sottoposto a incertezza x almeno un anno e vi spiego il perchè.
secondo la normativa attuale ben riportata anche dal nostro amico e mio collega avvocato all'inizio del post il prefetto ha a seconda delle modalità con cui si è esperito il ricorso 180 o 210 giorni per adottare il provvedimento. punto primo: se il ricorso viene presentato attraverso l'organo accertatore allora in tal caso (evitandovi tutta una serie di termini e di procedure da rispettare) il prefetto ha appunto 180 giorni. ma se il ricorso viene notificato direttamente al prefetto questo lo deve rimettere entro 30 giorni all'organo accertatore dell'infrazione ed allora il termine si allunga a 210 giorni.
ora qui viene il bello! infatti fin ora ho parlato di termine per adottare il provvedimento. questo non significa rispondere...sempre il codice della strada prevede che il prefetto poi ha un ulteriore termine di 150 giorni per notificare al ricorrente il provvedimento emesso....e qui casca l'asino.
non sono soltanto i 180 giorni ma occorre sommare ai 180 previsti per l'adozione del provvedimento i 150 giorni previsti per la notifica!! per un totale di ben 330 giorni!!! fate molta attenzione quindi...
esempio pratico ricorso notificato al prefetto il 01/09/06! ciò significa che la ricevuta di ritorno della vostra raccomandata reca il timbro di ricezione dell'organo accertatore del 01/09/06. da tale data decorrono i 180 giorni per l'adozione del provvedimento. ritornando al nostro esempio il prefetto avrebbe tempo di adottare il provvedimento di rigetto del ricorso entro circa il 01/03/07 (non sono stato a contare perfettamente i 180 giorni...)! deriva da ciò che se il provvedimento porta alla fine ad esempio la data del 10/02/07 è perfettamente legittimo. da tale data del provvedimento decorreranno poi i 150 giorni per la notifica al ricorrente. quindi il provvedimento sarà legittimamente notificato entro il 10/07/07. e contro tale provvedimento c'è solo da ricorrere al giudice di pace per provare a farsi graduare la sanzione pecuniaria che sarà intanto raddoppiata!
spero di aver fatto un po' di chiarezza...mi scuso per la lunghezza e per eventuali incomprensioni
 
591269
591269 Inviato: 30 Ago 2006 9:12
 

Ma dall'alto della vostra imparzialità icon_wink.gif c'è bisogno di un avvocato oppure si può fare da soli?
Tra prefetto e gdp, quale dei due ricorsi è più "complicato" da gestire?
Gracias
 
591649
591649 Inviato: 30 Ago 2006 10:50
 

si può fare anche da soli stando attenti...non so li come funziona ma quaggiù solitamente i ricorsi presentati dagli avvocati per gli amici ed per i parenti degli amici vanno a gratis...
cmq credo che sicuramente più complicato da gestire sia il ricorso al g.d.p. poichè deve essere presentato al g.d.p. territorialmente competente...ma poi ci sono le udienze alle quali sarebbe sempre bene presenziare! invece quello al prefetto almeno che non si chieda l'audizione personale che io vivamente sconsiglio di chiedere non richiede particolari attività...una volta inviato occorre soltanto aspettare....
sconsiglio la richiesta di audizione personale perchè avendo scritto di getto il precedente post ho dimenticato di dire che l'audizione personale è un'arma a doppio taglio. se richiesta infatti il prefetto deve concederla pena illegittimità del provvedimento di rigetto eventualmente emesso. ma una volta concessa il termine per provvedere ossia i 180 8 210 giorni viene interrotto. ciò significa che dovranno essere ricomputati di nuovo i 180 o 210 giorni dal giorno in cui è avvenuta l'audizione personale o se non resa dal giorno ultimo fissato dal prefetto nella convocazione per renderla....spero di essere stato chiaro!
 
592208
592208 Inviato: 30 Ago 2006 12:41
 

Dunque direi che, calcolatrice alla mano ci vogliono 209 gg per l'udienza,209 giorni per il rigetto, altri 180 gg per far ridurre l'ammenda dal gdp = 598 gg di tempo per mettere da parte i soldi per pagare la multa....con 1 € al giorno penso di potermi permettere quasi tutte le infrazioni del codice (punti permettendo) icon_biggrin.gif

Cmq grazie per la risposta! Visti i miei recenti 71 € e 5 pti, quasi quasi mi faccio un giro dal gdp. Ora chiedo a Ellobo e vediamo cosa mi dice....
Intanto mi compro la tonaca e provo la mia arringa difensiva icon_biggrin.gif
 
592324
592324 Inviato: 30 Ago 2006 13:01
 

scusa ma 71 € e 5 punti per quale infrazione?
 
592746
592746 Inviato: 30 Ago 2006 14:39
 
 
674160
674160 Inviato: 22 Set 2006 22:19
 

Un'ultima notazione alle complettissime esposizioni dei miei futuri colleghi...se non ci si presenta alle udienze del giudice di pace c'è la diretta soccombenza...cioè si perde e si paga... 0510_sad.gif

Altra notazione, molte volte il prefetto rigetta, ma non motiva. Il difetto di motivazione è un vizio di legittimità del provvedimento che può essere fatto valere innanzi al giudice di pace che annullare la relativa decisione...in parole povere VINCETE E NON PAGATE 0509_doppio_ok.gif
 
815867
815867 Inviato: 4 Nov 2006 17:38
 

valtur ha scritto:
Oltretutto c'è un altro articolo (43) il quale dice che la polizia deve essere sempre ben in vista e riconoscibile quando opera sulla strada quindi gli autovelox occulti sono contro questo articolo!!


Purtroppo non è vero.

La Cassazione ha infatti detto che non c'è alcun obbligo per gli organi di Polizia Stradale (art. 12 C.d.S.) di rendersi visibili.

Cassazione, Sentenza 5861 del 17.3.2005
 
1257467
1257467 Inviato: 1 Mar 2007 21:36
 

pasquyto ha scritto:

ora qui viene il bello! infatti fin ora ho parlato di termine per adottare il provvedimento. questo non significa rispondere...sempre il codice della strada prevede che il prefetto poi ha un ulteriore termine di 150 giorni per notificare al ricorrente il provvedimento emesso....e qui casca l'asino.
non sono soltanto i 180 giorni ma occorre sommare ai 180 previsti per l'adozione del provvedimento i 150 giorni previsti per la notifica!! per un totale di ben 330 giorni!!! fate molta attenzione quindi...


Ciao!
Purtroppo non ho chiara la situazione!
Potresti aiutarmi circa un verbale al quale ho fatto opposizione con ricorso al prefetto?
Guarda ho spiegato la situazione e ho riportato le date qui:

La devo pagare o no questa multa? [deviati da VVU verso ZTL]


Ti prego, dimmi tu cosa devo fare pasquyto! icon_wink.gif
Presto... non ho molto tempo per pagarla!
 
1282774
1282774 Inviato: 7 Mar 2007 17:35
Oggetto: Ultimo Avviso
 

Gentile Avvocato (scusa la sviolinata)
ho ricevuto una lettera dal comune dove risiedo con la dicitura 'ULTIMO AVVISO (mancava un 'o paghi o ti sprariamo'): non ha ancora pagato la contravvenzione del......' (ho sintetizzato per decenza)

Bene, su questo ULTIMO AVVISO, c'è solo il numero del verbale, la data di quando è stato elevato (oramai nel ben lontano 2004) la cifra che avrei dovuto pagare e naturalmente quanto dovrei ora (più del doppio).

Premesso che non c'è nulla riguardo il tipo di infrazione commessa ne dove (anche se per la cifra di 33 euro mi vien da pensare che sia un divieto di sosta),io non ho mai visto la multa sul mio veicolo, nè mi è mai stata notificata, ne tantomeno ho visto i primi avvisi, dato che questo è marcato ULTIMO AVVISO.

E' possibile contestare questi ultimi avvisi? Possono essere contestati anche al Prefetto o solo dal giudice di pace?

Essendo uno che gira spesso per lavoro, può anche essere che la contravvenzione mi sia stata pure notificata, ma, non avendola ritirata in posta, è stata rinviata al mittente. Ma a tal proposito non esiste una recente sentenza della Corte Costitutzionale che impone alle Pubblica Amministrazioni, qualora non fosse stato possibile notificare il verbale una prima volta. DI EFFETTUARE UN SECONDO TENTATIVO?

Ringrazio per l' attenzione tua e di tutti quelli che vorranno rispondermi.

FABIO
 
1377534
1377534 Inviato: 27 Mar 2007 0:23
 

se entro 180 giorni dal passaggio a casa del postino tu non ritiri in posta la contravvenzione la multa risulta essere notificata a tutti gli effetti come compiuta giacenza ps se ritiri la multa in posta al 179 giorno da li hai i 30 giorni di tempo per pagare
gestisco per una società l'ufficio verbali di un comune che fa 45000contravvenzioni anno...ricorsi notifiche c***i e mazzi le sbrigo ogni santo giorno...ps fateli al gdp i ricorsi e non al prefetto...se è in giornata buona...ve va di culo...e in generale è molto meno severo del prefetto
per ogni informazione chiedete pure icon_wink.gif
 
1481210
1481210 Inviato: 15 Apr 2007 13:04
 

oggi mi e' stata ritirata la patente,tolti 16 punti e fatti 500€ di multa,vi spiego l'accaduto e spero che qualcuno possa dirmi se è il caso di fare ricorso oppure no.
Mi stavo accingendo a fare un giretto con la moto,arrivo in prossimita' di uno stop dove la visibilita' è ottima vedo che non arriva nessuno non mi fermo completamente e riparto, mi avvicino ad un tornante, allargo un po e probabilmente metto una ruota nell'altra corsia e poi stringo subito per fare il tornante,200/300 metri dopo c'era il posto di blocco con 1 vigile che appunto mi ritirata la patente,toglie 16 punti e fa 500€ di multa.
Dovrei tornare sul luogo del fatto, ma secondo me da dove era lui non poteva vedere se mi sono fermato o meno allo stop e sono quasi certo che dove ho allargato non c'era la riga continua, e poi secondo me è eccessivo un verbale del genere.
 
1484784
1484784 Inviato: 16 Apr 2007 10:44
 

Non puoi circolare in contromano in prossimità di curve, quindi la linea continua c'era con assoluta certezza se eri vicino a un tornante, e questo è sufficiente per il ritiro della patente. Lo stop non lo so.
Segnala gli articoli che ti sono stati contestati sul verbale, altrimenti è difficile.

ilbrusa ha scritto:
oggi mi e' stata ritirata la patente,tolti 16 punti e fatti 500€ di multa,vi spiego l'accaduto e spero che qualcuno possa dirmi se è il caso di fare ricorso oppure no.
Mi stavo accingendo a fare un giretto con la moto,arrivo in prossimita' di uno stop dove la visibilita' è ottima vedo che non arriva nessuno non mi fermo completamente e riparto, mi avvicino ad un tornante, allargo un po e probabilmente metto una ruota nell'altra corsia e poi stringo subito per fare il tornante,200/300 metri dopo c'era il posto di blocco con 1 vigile che appunto mi ritirata la patente,toglie 16 punti e fa 500€ di multa.
Dovrei tornare sul luogo del fatto, ma secondo me da dove era lui non poteva vedere se mi sono fermato o meno allo stop e sono quasi certo che dove ho allargato non c'era la riga continua, e poi secondo me è eccessivo un verbale del genere.
 
1493951
1493951 Inviato: 17 Apr 2007 18:47
 

articoli 145/5.10 e 143/12

aggiungo inoltre che lui era da solo
 
1515798
1515798 Inviato: 21 Apr 2007 10:14
 

Preciso che ti è stato contestato sia il mancato rispetto dell'obbligo di fermarti in corrispondenza della striscia di arresto, prima di esserti immesso nella intersezione (145, 5° comma, per cui è prevista una sanzione di 138,00) sia l'aver circolato contromano in corrispondenza della curva (art. 143, 12 comma per cui è prevista la sanzione pecuniaria di € 271,00 ed il ritiro della patente da 1 a 3 mesi).
Ti consiglio di fare ricorso direttamente al G.d.P. adducendo, eventualmente con l'apporto di qulache testimone: 1- di esserti regolarmente fermato al segnale di stop ed essere ripartito dopo esserti accertato che non sopraggiungeva nessuno, 2- di non aver affatto occupato la opposta corsia di marcia e tanto anche in considerazione del fatto che la stessa opposta corsia era alquanto trafficata e dalla assunta e presunta violazione ne sarebbe derivato sicuramente un grosso incidente, 3- violazione di legge per essere stata comminata una sanzione pecuniaria superiore al minimo edittale, infatti 271,00 + 1380 = 409 e non 500 € se la matematica non è un'opinione, 4. illegittimità per la presenza di un solo agente e tanto sicuramente sarà confermato nel verbale firmato da un solo soggetto, 5. violazione di legge ed errata contestazione in quanto avrebbero dovuto contestarti l'art. 145, 10 comma unitamente all'art. 145, 5 comma, e non solo quest'ultimo, 6. chiedi infine nelle conclusioni la sospensione del provvedimento ed la consequenziale restituzione della patente.
Sulla contestazione dell'art. 145 non ci dovrebbero essere problemi perché è la contestazione è solo parziale, mentre per il 143 se il testimone riuscirà ad essere più convincente del vigile il risultato sarà garantito. In bocca al lupo!!!!!!!!!
ilbrusa ha scritto:
articoli 145/5.10 e 143/12

aggiungo inoltre che lui era da solo
 
1516291
1516291 Inviato: 21 Apr 2007 12:26
 

gpf78 ha scritto:

4. illegittimità per la presenza di un solo agente e tanto sicuramente sarà confermato nel verbale firmato da un solo soggetto,

ilbrusa ha scritto:
articoli 145/5.10 e 143/12

aggiungo inoltre che lui era da solo


che cosa centra se c'era unsolo agente?
un piccolo comune ha un solo agente di pl, quell'agente ha le stesse facoltà e gli stessi doveri che ha una pattuglia composta da più agenti o ufficiali di svolgere il servizio di polizia stradale (art. 12 cds).

io opero nell'uff di pm e ti dico che l'unico agente verbalizza come una qualunque pattuglia, e forse di più icon_lol.gif icon_lol.gif
 
1528989
1528989 Inviato: 23 Apr 2007 20:06
 

grazie mille delle informazioni, ho scritto che era solo perche' mi avevano detto che devono essere sempre in due.
il verbale sono 143€ e 281€
 
1742114
1742114 Inviato: 28 Mag 2007 0:11
Oggetto: optimus......
 

Avere un avvocato nel cassetto.... fa sempre comodo... nun se sa mai!!!! icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
 
2113171
2113171 Inviato: 21 Lug 2007 9:37
Oggetto: Re: optimus......
 

Salve Avvocato, le allego i dati della mia multa che ho ricevuto l'8 luglio 2007 e che ancora non pago, volevo andarci oggi ma ovviamente sta chiuso l'ufficio contravenzioni.

Alla multa manca il nome dell'ACCERTATORE;
alla dicitura "Fabbrica" c'è indicato il modello del mio mezzo MADISON e NON Malaguti;
alla dicitura "Tipo" non vi è scritto alcuna cosa;

Potrei fare ricorso o devo pagarla?e un'altra cosa i termini per pagarla (10 gg) sono scaduti, in caso dovessi pagarla a quanto ammonta l'aggravio delle spese?

Grazie per la risposta che spero mi darà!
 
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