TommyTheBiker ha scritto:
Ho letto più di un post del tipo "non stava guidando".
Mi spiace, ragazzi, ma siete in torto: la sosta e la fermata sul suolo pubblico sono considerate circolazione passiva, la quale è soggetta a tutti gli obblighi inerenti quella attiva. Di fatto,
stava guidando (o meglio, è come se lo stesse facendo). Quindi, a norma di legge, se hai bevuto troppo la moto non la puoi manco toccare.
Già questo basterebbe a chiudere la storia. Dopodiché, certo, tra "è legittimo" ed "è giusto" c'è un abisso; io stesso sono per l'applicazione "elastica" delle regole, ritenendo che un buon agente debba seguire il buonsenso e valutare in base alle circostanze se e come intervenire.
Qui casca l'asino. Quali erano queste circostanze? Il titolo è clickbait ma il testo dell'articolo è chiaro: il tizio non era semplicemente seduto sopra la sella perché non c'era una sedia o un muretto nelle vicinanze; stava per rimettersi alla guida. Quindi non c'è proprio scusa che tenga.
Poi certo, ad una analisi superficiale può sembrare comunque assurdo sanzionare un veicolo fermo. Ma proviamo a metterci nei panni degli agenti: vedi uno alticcio che sta per salire in moto; che fai, aspetti che metti la prima e poi tiri fuori la paletta? Così quello magari dà gas e ti investe, o cilindra un passante, o si mette la moto per cappello spaccandosi l'osso del collo?
Uhm... la vedo più complessa la cosa:
"Interessante in tal senso è la sentenza numero 2770/2012 della Cassazione, nella quale si stabilisce che "in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcoolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio garage con l'auto ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all'imputato".
Con riferimento al caso specifico dell'autovettura ferma con il motore acceso, di un certo interesse è la sentenza n. 10979/2007, con la quale la Corte, non ritenendo condivisibile il primo orientamento, ha stabilito che la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada punisce il fatto dinamico della "guida" in stato di ebbrezza, ma non semplicemente l'essere sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria autovettura, con il motore acceso al solo fine di consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento interno.
In favore della interpretazione "dinamica" del concetto di guida vi è poi la pronuncia n. 30209/2013 della Quarta Sezione Penale relativa al caso di un uomo trovato in stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. Al momento si trovava all'interno di un'auto ferma in un'area di sosta insieme alla sua fidanzata.
Secondo la Corte "poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto".
In sostanza, l'ago della bilancia tende a spostarsi in un senso o nell'altro, a seconda di come il singolo giudice interpreta il concetto di "guida" cui fa riferimento l'articolo 186 del Codice della strada *
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Siamo in Italia. Appunto. *