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ipoteticamente(in caso di incidente mortale)
1087210
1087210 Inviato: 23 Gen 2007 13:00
Oggetto: ipoteticamente(in caso di incidente mortale)
 

se una persona provoca un incidente mortale involontario verso un'altra persona ma si ferma a dare soccorso... con qualsiasi mezzo(auto, moto, camion), a livello legale cosa rischia?
 
1087716
1087716 Inviato: 23 Gen 2007 14:35
 

allora ora ti spiego...
gli agenti adetti al servizio di polizia stradale (polizia di stato, polizia locale, carabinieri ecc ecc) rilevano l'incidente....informano senza ritardo il magistrato che ordina il sequestro penale dei veicoli coinvolti...a carico tuo (spravvissuto) viene aperta un'indagine per omicidio colposo art 589 cp.....ti viene immediatamente fatta l'elezione di domicilio e la nomina del difensore d'ufficio. parallelamente c'è il procedimento amministrativo relativo alle violazione del CdS. Se l'indagine proverà che tu, per negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi hai provocato la morte di altra persona verrai condannato penalmente per omicidio colposo...reclusione da uno a 5 anni.
Art. 589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici (1).
(1) Articolo cosi' modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
il tutto riferito all'art 43 codice penale:
Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:
e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
e' preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;
e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
 
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