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Tutti i metodi per: <Ricorso contro provvedimenti del CdS
283957
283957 Inviato: 4 Apr 2006 15:51
Oggetto: Tutti i metodi per: <Ricorso contro provvedimenti del CdS
 



Premetto che essendo iscritto anche su di un altro forum ho scovato questo breve trattato che spiega molto semplicemente come poter prendere provvedimenti alle multe che i nostri adorati vigili ci fanno.

In qualunque momento l'autore se vuole che cancelli questo post può contattarmi (è un motociclista come noi e penso che capirà!)

Veniamo a noi:


Ricorso contro provvedimenti del C.d.S.


COME IMPUGNARE LE MULTE
Il codice della strada permette di impugnare le multe senza necessità di rivolgersi ad un avvocato.
Malgrado ciò spesso si preferisce pagare una multa, anche se ritenuta ingiusta, piuttosto di andare a contestarla, o perché non si sa cosa fare ed a chi rivolgersi, o perché si pensa di dover sostenere dei costi più alti dell’importo della multa stessa, o perché si pensa che non valga la pena di perdere troppo tempo a fare code agli sportelli o fra carte bollate.
Vediamo se con un “piccolo” vademecum è possibile migliorare un pochino questa convinzione.

La prima fase: l'accertamento della violazione
Al momento in cui la violazione viene commessa, laddove sia possibile viene lasciato un avviso di pagamento o viene redatto il verbale di contestazione.
L'avviso di pagamento ha la funzione di rendere possibile l'immediato pagamento, con estinzione della contravvenzione elevata.
Nel caso in cui sia stato rilasciato l'avviso di pagamento e il pagamento non sia stato effettuato o nel caso in cui non sia stato possibile rilasciare l'avviso di pagamento né arrestare l'autovettura per contestare direttamente la violazione, il verbale di contestazione viene notificato.

La seconda fase: la notifica delle infrazioni
E’ la consegna materiale del processo verbale della infrazione al trasgressore ed è condizione di efficacia della sanzione comminata.
Può avvenire subito da parte dell’agente se il trasgressore, che la accetta, è presente all’atto del rilevamento della infrazione; oppure può avvenire in un secondo momento.
La mancata accettazione del verbale da parte del contravventore, al momento della infrazione, non equivale a notifica a “mani proprie” ed impone la successiva notifica al trasgressore in ogni caso. Non è quindi applicabile per analogia l’art. 138, punto 2, del codice di procedura civile, che considera il rifiuto di ricevere il verbale dell’infrazione rilevata, come notifica a mani proprie. Quando non può essere immediatamente contestata al trasgressore, la notifica del verbale deve essere fatta allo stesso trasgressore o, in difetto o impossibilità, al proprietario o intestatario del veicolo, identificato al PRA, alla data della trasgressione. La notifica del verbale che accerta l’infrazione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla constatata violazione e tramite un messo comunale, o un funzionario dell’amministrazione che ha accertato l’infrazione, o a mezzo della posta (secondo quanto disposto dagli articoli 136/151 del codice di procedura civile).
La notifica si intende validamente eseguita se fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto interessato, risultante dalla carta di circolazione. La nullità della notifica del verbale di contravvenzione si ha quando essa non viene fatta secondo le formalità previste dal codice di procedura civile (articoli 136/162) e quindi:

- quando l'atto manca dei requisiti necessari a raggiungere lo scopo (ad esempio la sottoscrizione del verbale),
- se vi è incertezza assoluta sulla data,
- se vi è incertezza assoluta sulla persona interessata,
- se non sono osservate le norme sulla persona cui deve essere consegnata la copia del verbale,
- se sono scaduti i termini per la notifica stessa, che deve avvenire entro 150 giorni (360 per chi risiede all’estero) dalla constatata violazione,
- se fatta fuori delle ore consentite e cioè dalle 07:00 alle 19:00, dall’01/10 al 31/03; e dalle 6:00 alle 20:00 per gli altri mesi dell’anno,
- se il verbale è stato redatto da un ausiliario del traffico fuori della propria zona di competenza, oppure da un vigile urbano in una città diversa da quella ove presta servizio,
- se l’infrazione viene notificata ad una persona non più proprietaria del veicolo al momento dell’infrazione,
- se il fatto contestato non è previsto da alcuna norma.



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Nota:
le raccomandate con le multe vanno spedite dalle Poste; mentre solamente l’attività di notificazione delle multe può essere affidata ad una agenzia privata di recapiti, come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4906, depositata il 3/9/2003.
In sostanza quindi, un Comune ha la possibilità di affidare la cura del servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada ad una agenzia di recapiti. Ciò che, invece, non può fare l’amministrazione comunale è violare il regime di monopolio delle Poste italiane, quanto all’invio delle raccomandate contenenti i verbali; stanno fuori, quindi, dal monopolio postale le attività accessorie alla spedizione della raccomandata. In definitiva, ad esempio, possono essere affidate all’agenzia di recapiti le seguenti attività:
- attività di ricezione e predisposizione dei dati,
- la stampa dei verbali,
- la preparazione dei moduli per le notifiche a mezzo del servizio postale,
- eventuali accertamenti anagrafici,
- certificazione ed archiviazione dei dati.

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La terza fase: l'eventuale emissione dell'ordinanza ingiunzionale
Nel caso in cui anche il verbale di contestazione non fosse pagato, senza che sia stato proposto ricorso, l'amministrazione ha il potere di emettere una cartella esattoriale (ordinanza ingiunzionale) che costituisce un titolo idoneo a procedere all'esecuzione.
Anche l'ordinanza ingiunzione può essere impugnata. (*) (vedi sotto per ulteriori chiarimenti)
L'opposizione si propone con ricorso innanzi il Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data di notifica.
Tra i principali motivi che possono essere fatti valere nell'opposizione contro l'ordinanza ingiunzionale vanno indicati i vizi della notifica del verbale di contestazione che abbiano reso impossibile opporsi ad esso.

L'ordinanza-ingiunzione viene emessa anche nel caso in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, e la domanda di annullamento del verbale di contestazione sia stata rigettata.

Nel caso in cui avverso il verbale di contestazione sia stato proposto ricorso al Prefetto e questi abbia rigettato l'istanza di annullamento, il provvedimento del Prefetto è opponibile nei casi in cui:

tale provvedimento sia stato emesso oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso;
manchino i riferimenti indispensabili all'individuazione del verbale impugnato;
non vi sia motivazione (percorso logico-giuridico che giustifica il rigetto del ricorso, argomentato su ogni specifico motivo di ricorso così come formulato), in genere ravvisabile in presenza di ordinanze-ingiunzioni su moduli prestampati;
vi sia carenza del potere del funzionario della prefettura a sottoscrivere il provvedimento (se diverso dal “Prefetto” o dal “vice Prefetto vicario”);
non sia stata disposta l'audizione personale del contravventore, ove espressamente richiesta in ricorso.



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Nota (*):
in materia è stata appena emessa questa sentenza della Cassazione (sez.I Civile)

OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI DEL CDS
sentenza 25 febbraio 2004
Non può dichiararsi inammissibile per acquiescenza il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto per violazioni del CdS nel caso in cui, successivamente a detta ordinanza, il ricorrente abbia provveduto al pagamento della sanzione; il potere di autotutela dell’Amm.ne può esercitarsi in qualunque fase del giudizio, anche dopo il pagamento della sanzione.
Secondo la sentenza 2761/2003, della stessa Corte, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza-ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma indicata con il primo provvedimento.
Questo sognifica che se anche pagate l'ammenda a seguito dell'inguinzione del Prefetto, questo non esclude affatto che voi possiate lo stesso fare ricorso ed ottenere l'annullamento o la modifiche della contravvenzione contestatavi


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La quarta fase: l'eventuale ricorso
Avverso il verbale di contestazione è possibile proporre ricorso che, in questa materia, è esente da spese.
Diversamente, contro l'avviso di pagamento non è esperibile alcun ricorso (l'avviso di pagamento offre, come si è detto, soltanto la possibilità di pagare, evitando l'aggravio di spese).
Chi, in questo caso, volesse contestare la multa può proporre ricorso soltanto dopo che il verbale di contestazione è stato notificato.

Queste sono le vie possibili per contestare multe e contravvenzioni:

1. il ricorso giudiziario:
1.1. Ricorso al Giudice di Pace:
Il decreto legge 151/2003, convertito in legge, ha istituito nuove regole processuali, stabilendo la competenza presso il Giudice di Pace per tutto quanto riguarda il codice della strada, sia per le sanzioni principali che per quelle accessorie. Inoltre, la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui è stata commessa la violazione. Derogando, poi, in parte alla legge 689/1981, il nuovo codice assegna un termine di 60 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione o notificazione del verbale per proporre ricorso (vedasi anche la sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, n. 13872 del 24/9/2002).

Non può presentare ricorso chi ha pagato, perché chi paga accetta la multa e non può più avere ripensamenti. In sostanza, entro 60 giorni dall’infrazione bisogna decidere se pagare o se fare ricorso al Giudice di Pace (o al Prefetto come vedremo più avanti). Occorre, infatti, tenere presente che i ricorsi al Giudice di Pace o al Prefetto sono alternativi; e quindi se l’interessato ha presentato ricorso al Prefetto, il Giudice di Pace deve dichiarare non ammissibile il ricorso davanti a sé e l’interessato dovrà attendere la decisione del Prefetto e, solo se è negativa, la potrà nuovamente ancora impugnare davanti al Giudice di Pace. Ci si può difendere in proprio, senza quindi assistenza di avvocato e gli oneri di notifica della data di fissazione dell’udienza sono a carico della cancelleria; sono anche previste altre agevolazioni, come esonero da spese, eccetera. Il giudizio si svolge secondo diritto e non secondo equità e quindi il Giudice di Pace dovrà sempre motivare la propria sentenza. E’ certamente da consigliare la presenza all’udienza, perché l’assenza può portare al rigetto del ricorso e quindi al successivo obbligo di pagare la multa.

Per quanto riguarda l’obbligo della cauzione, previsto dall’articolo 204/bis del codice stradale, per poter fare ricorso presso il Giudice di Pace, è da notare che la Corte Costituzionale, investita del problema, ha dichiarato, con la sentenza nr. 114/2004, illegittimo tale obbligo, perché in palese contrasto e violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto, per contestare una multa davanti al Giudice di Pace, non si è ora più costretti a versare una somma di denaro a titolo di cauzione, e per di più utilizzando il servizio postale, senza doversi recare in cancelleria per depositare il ricorso stesso. Oltretutto, il deposito è stato giudicato anticostituzionale anche perché rischia di precludere ai cittadini con un basso reddito il ricorso al giudice. Il ricorso al Giudice di Pace può essere accolto, oppure rigettato, oppure dichiarato non ammissibile. L’accoglimento del ricorso può essere totale o parziale e se viene accolto diventa inappellabile. Nel caso in cui il Giudice di Pace decida di dover applicare una sanzione, questa non può comunque essere inferiore al minimo previsto dalla legge per quel tipo di violazione. Infine, se il ricorso viene respinto, il Giudice di Pace non può ignorare le sanzioni accessorie e nemmeno, nei casi previsti, la decurtazione dei punti dalla patente.

Sia nel caso in cui avverso il verbale di contestazione sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, sia in quello in cui il ricorso al Giudice di Pace sia stato proposto avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Prefetto, la sentenza del Giudice di Pace non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione.

Tra l'altro il ricorso per Cassazione è proponibile soltanto per far valere errori di diritto.
Gli eventuali errori di fatto o gli eventuali travisamenti degli atti di causa non possono essere accertati dalla Corte di Cassazione.






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Nota:
La cauzione, per poter fare un ricorso, era comunque già stata contestata da più parti, ancor prima che intervenisse ufficialmente la Corte Costituzionale, mettendo fine alle polemiche. Significativa è la sentenza del Giudice di Pace di Roma, secondo cui la nuova disciplina del codice stradale violerebbe gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Il decreto 151/2003, infatti, che ha introdotto la patente a punti, impone il pagamento della cauzione anche per infrazioni verificatesi prima dell’applicazione del nuovo codice e questa appare, secondo il Giudice di Pace di Roma, come una misura in conflitto con il principio di irretroattività, come appunto stabilito dall’accennato articolo 25 della Costituzione. Inoltre, sempre secondo il magistrato romano, per l’articolo 3 della Costituzione, sarebbe violato il principio secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, perché in pratica verrebbe penalizzato chi avrebbe difficoltà a pagare una cauzione. Anche il Giudice di Pace di Taranto aveva sollevato obiezioni sulla legittimità della cauzione, rifacendosi ad alcuni trattati europei. In particolare il magistrato aveva fatto appello all’articolo 17 della convenzione dell’Aia del 1/3/1954, che stabilisce il divieto di apporre cauzioni a sfavore di cittadini stranieri ed ancora all’articolo 12 del trattato istitutivo della comunità europea ed alla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea del 18/12/2000, che vietano discriminazioni e proclamano il principio che il ricorso alla giustizia deve essere effettivo.
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2. I ricorsi amministrativi:
2.1. Ricorso al Prefetto:
Il Prefetto: è un funzionario che, agendo sotto le direttive del ministero degli interni, nell’ambito della provincia, ha competenza specifica nei ricorsi amministrativi in materia di contravvenzioni stradali. Questo tipo di ricorso è il primo rimedio contro il verbale notificato che contesta l’avvenuta infrazione. Può proporre l’opposizione chi riceve il verbale di contravvenzione, oppure il proprietario del veicolo se diverso dal contravventore, ma solo dopo la notifica. Il ricorso va indirizzato in carta semplice al Prefetto della Provincia dove si trova la località della infrazione commessa, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di contravvenzione o della sanzione (tenendo presente che se la scadenza è un giorno festivo, questa è prorogata al giorno successivo). Il ricorso può essere fatto direttamente e personalmente dalla parte interessata e non comporta condanna alle spese legali, ma solo l’aumento della sanzione in caso di rigetto del ricorso. La presentazione od inoltro può avvenire al Prefetto con consegna presso il comando al quale appartiene l’organo che ha accertato l’infrazione, ma può essere anche spedito entro detto termine con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contenente, oltre al ricorso, anche l’originale del verbale notificato ed i bollettini di versamento di conto corrente) direttamente al Prefetto, tramite l’apposito ufficio reclami e opposizioni. I nuovi articoli 203, 204 e 205 del codice della strada prevedono che il Prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’accertatore, adottando l’ordinanza ingiunzione, che deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione e quindi il provvedimento emesso dopo la scadenza di tale termine è affetto da vizio di violazione di legge ed è annullabile da parte del giudice.

Le possibilità per l’utente sono dunque queste:

- se fa ricorso al Prefetto, quest’ultimo ha 120 giorni per decidere e nel ricorso devono essere indicati i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda l’opposizione;
- se il termine è decorso, la stessa prefettura dovrebbe archiviare la pratica;
- se tuttavia la prefettura emanasse tardivamente l’ordinanza, con cui ingiunge il pagamento della contravvenzione, il cittadino, per far valere la nullità della procedura, dovrà impugnare l’ordinanza prefettizia davanti al Giudice di pace, che dichiarerà nulla la suddetta ordinanza e di conseguenza il cittadino non dovrà pagare alcunché all’amministrazione.

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Nota:
è bene ricordare che il silenzio, cioè la mancanza di una risposta da parte del Prefetto, significa accoglimento del ricorso.In caso di richiesta di audizione personale, i termini sono sospesi fino alla data fissata per l’audizione.


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2.2. Ricorso al Ministro dei trasporti (direzione generale della motorizzazione/trasporti):
il rimedio è previsto contro la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, quando in sede di accertamento sanitario, per la conferma della validità o per la revisione disposta dall’art. 128 del codice stradale, risulta la temporanea perdita dei requisiti fisici da parte di chi ha una patente di guida. L’interessato può proporre opposizione, allegando il provvedimento di sospensione, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. La parte può ricorrere senza assistenza di difensore ed il ministero deve provvedere entro 45 giorni.

2.3. Ricorso al Ministro dei lavori pubblici:
è previsto contro le ordinanze che autorizzano la collocazione della segnaletica stradale (art. 37 codice stradale) nel termine di 60 giorni dal provvedimento. Può proporre ricorso chiunque abbia interesse a farlo (di solito un abitante del luogo). Il ricorrente deve giustificare il proprio interesse e fornire di conseguenza le ragioni dettagliate della opposizione, con eventuale proposta di modifica e aggiornamento. Il ricorso va anche comunicato all’ente competente all’installazione della segnaletica.

2.4. Ricorso gerarchico:
il rimedio si usa in pratica quasi esclusivamente per il verbale di contravvenzione, da proporre al capo dell’ufficio contravvenzioni. Anche qui la parte può ricorrere senza assistenza di difensore. Trattasi di ricorso contro gli atti non definitivi, da inoltrare entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia del provvedimento, quando la comunicazione oggetto di impugnazione rechi l’indicazione del termine e dell’organo cui deve essere presentata. In tali casi, la mancata risposta entro 90 giorni comporta il silenzio rifiuto; dopodiché, sia in caso di silenzio rifiuto, sia in caso di rigetto, è esperibile il ricorso giurisdizionale o quello al Capo dello Stato. Tale tipo di ricorso non è un rimedio specifico, ma uno generale degli atti amministrativi.

2.5. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
si usa contro gli atti amministrativi definitivi e deve essere proposto nel termine di 120 giorni dall’atto notificato o dalla comunicazione dell’atto impugnato e per soli motivi di legittimità (art. 8 dpr 1199/71). Il ricorso va notificato, o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno ad uno degli interessati, e quindi depositato con la prova dell’avvenuta notifica. Viene poi trasmesso al ministero competente, che dispone l’integrazione del contradditorio nei confronti degli altri interessati che non risultano essere stati avvertiti. Il parere viene espresso con decreto del Presidente della Repubblica. (vedasi anche qui quanto indicato nella nota di cui al punto precedente). Dunque, riassumendo, prima di decidere che cosa fare e come muoversi e quindi a quale autorità rivolgersi, occorre preventivamente effettuare la verifica formale del verbale, per vedere se è completo e notificato in modo giusto. Occorre poi compilare il ricorso e presentare le prove della propria difesa, anche con testimoni.

3. Motivi di opposizione alle contestazioni di infrazione al codice stradale
nel verbale notificato manca la sottoscrizione del verbalizzante, che è imposta dal codice stradale, che ha una disciplina rigida, tipica delle leggi speciali;
il verbale notificato risulta, oltre che non sottoscritto, privo della certificazione di autentica del capo dell’ufficio;
manca nel verbale l’indicazione specifica del fatto commesso, al quale viene collegata una norma del codice;
manca l’indicazione del lato della via in cui si sarebbe effettuata la sosta, o il numero civico di fronte al quale sarebbe avvenuta la sosta, o l’ora di scadenza o di inizio del tagliando esposto. Il verbale, quindi, deve essere preciso e dettagliato;
non c’è scritto nel verbale dove si può proporre l’eventuale ricorso;
non figura scritto per quale motivo non sia stata fatta la contestazione immediata dell’infrazione che, per i veicoli in movimento, è condizione essenziale per poter applicare la sanzione;
le dichiarazioni di chi ha commesso l’infrazione non sono scritte nel verbale e non ne viene indicato il motivo;
quando non si tiene conto, ad esempio, della eventuale irregolarità del segnale stradale, o perché, ad esempio, era in una posizione non chiaramente visibile o perché non omologato, secondo le precise indicazioni del codice stradale;
non viene indicato chiaramente il mezzo usato per il controllo della velocità o non se ne indicano le caratteristiche e la omologazione;
nel verbale non appare scritta la qualifica o l’identità del verbalizzante e quindi non si può capire se chi ha elevato la contravvenzione lo poteva fare o meno;
chi fa il ricorso non era proprietario del veicolo alla data dell’infrazione o ne aveva perso il possesso o comunque il veicolo circolava contro la sua volontà (ad esempio perché gli era stato rubato);
l’infrazione, anche se è stata effettivamente commessa, è avvenuta però per esigenze di servizio, oppure perché il ricorrente era lì presente per cercare di separare persone che stavano litigando, oppure perché si è trattato di un medico che stava in visita urgente ad un ammalato;
la notifica non è avvenuta con lettera raccomandata a.r. od è stata ritirata da persona non autorizzata od è stata spedita fuori dai termini previsti;
la notifica del verbale è avvenuta dopo la morte del responsabile e quindi non è valida, perché gli eredi non ne rispondono (articoli 199 e 210/4 del codice stradale ed articolo 7 della legge 689/81). In sostanza, le sanzioni amministrative si estinguono con la scomparsa dell’obbligato principale; la morte del trasgressore, infatti, comporta non solo la in trasmissibilità dell’obbligazione agli eredi, ma anche l’estinzione a carico degli obbligati solidali (vedasi anche, sul punto, la nota protocollo n. 146 del 4/2/2004 del ministero del lavoro);
il Prefetto ha emesso una ingiunzione di pagamento senza aver prima sentito le ragioni dell’interessato, oppure la ingiunzione è stata emessa dopo il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
il diritto a chiedere il pagamento della sanzione è andato in prescrizione. Sono cioè trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione ed il diritto dell’ente, quindi, al pagamento non esiste più;
la sanzione tecnicamente non esiste, perché non è prevista dal codice stradale.




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Nota:
Secondo la sentenza 9909/2001 della Corte di Cassazione, sarà più facile ora contestare le multe stradali e non sarà quindi più necessario, come in passato, ricorrere ad apposita querela di falso. Secondo i giudici, infatti, quando si dimostra che gli agenti accertatori della violazione hanno visto male, il loro verbale non ha più fede privilegiata rispetto a quanto affermano i testimoni, e quindi può essere annullato anche nel corso del normale procedimento.

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6013350
6013350 Inviato: 16 Ott 2008 12:15
 

Una domanda
Se nel verbale hanno sbagliato a scrivere l'articolo del reato commesso,es. 186 lett.c ma dovevano scrivere 186 lett.a, ci sono possibilità per fare il ricorso?
 
6013525
6013525 Inviato: 16 Ott 2008 12:36
 

mnik81 ha scritto:
Una domanda
Se nel verbale hanno sbagliato a scrivere l'articolo del reato commesso,es. 186 lett.c ma dovevano scrivere 186 lett.a, ci sono possibilità per fare il ricorso?

si, dovrebbe essere vizio di forma... comunque aspetta notizie da qualcuno più esperto
 
6014254
6014254 Inviato: 16 Ott 2008 13:34
 

Beh, in quel caso l'attività che consegue l'accertamento cambia radicalmente.............nella fattispecie prevista dalla lettera C è previsto il sequestro del veicolo, se è di proprietà del conducente.
Tuttavia nell'informativa all'autorità giudiziaria vengono allegati gli elementi probatori, cioè gli esiti dell'etilometro o dell'esame ematico, e da quei dati si evince il grado alcolemico, e quindi si capisce se trattasi di mero errore o se invece di errore di sostanza.....e il giudice applicherà la giusta sanzione in relazione agli esiti.
Voglio dire, tasso 0,7: una cosa è scrivere è scrivere lettera C ma procedere in base a quanto previsto dalla lettera A........altra cosa è procedere in base a quanto prevede la lettera C.
Tuttavia, non sono avvocato, senz'altro chi si trova in quella fattispecie ne ha uno, e dato che lo paga, questo è un quesito per lui.
 
6021874
6021874 Inviato: 16 Ott 2008 22:27
 

ok g
razie
 
6028211
6028211 Inviato: 17 Ott 2008 16:04
 

Giusto due precisazioni:

Citazione:
Nel caso in cui avverso il verbale di contestazione sia stato proposto ricorso al Prefetto e questi abbia rigettato l'istanza di annullamento, il provvedimento del Prefetto è opponibile nei casi in cui:

tale provvedimento sia stato emesso oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso


Questo è sbagliato (al punto 2.1 è invece corretta la dicitura) in quanto il termine assegnato al Prefetto è di 120 giorni.

A questi vanno aggiunti i 60 giorni che l'organo accertatore ha per spedire le controdeduzioni e gli eventuali 30 giorni assegnati al Prefetto, se il ricorso è presentato direttamente a lui, anzichè all'ente che ha accertato la violazione.

Quindi in totale sono 180 o 210 giorni a cui vanno aggiunti i 150 giorni per la notifica.

Citazione:
La mancata accettazione del verbale da parte del contravventore, al momento della infrazione, non equivale a notifica a “mani proprie” ed impone la successiva notifica al trasgressore in ogni caso. Non è quindi applicabile per analogia l’art. 138, punto 2, del codice di procedura civile, che considera il rifiuto di ricevere il verbale dell’infrazione rilevata, come notifica a mani proprie.


Anche questo non è corretto perchè l'agente di Polizia svolge funzioni di Ufficiale Giudiziario.

Art. 138 C.P.C. (Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 357 C.P. (Nozione del pubblico ufficiale)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Oltremodo il richiamo all'art. 138 C.P.C. è sancito anche dal C.d.S.

Art. 201
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
 
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