Teoricamente dovrebbe essere segnalata chiaramente la rilevazione del controllo della velocità.
In quel caso può essere fatto anche dalla carreggiata opposta.
Ti è arrivato il verbale?
Citazione:
La postazione di rilevamento elettronico installata dalla volante di polizia deve essere visibile all’automobilista con un adeguato anticipo per la presenza di segnali, anche luminosi; non vi devono essere intersezioni stradali prima dell’apparecchio. Non è valida la multa per eccesso di velocità rilevata con l’autovelox se mancano i cartelli stradali che preavvisano l’automobilista della presenza, di lì a breve, dell’apparecchio di controllo elettronico. La preventiva segnalazione dei sistemi elettronici è un obbligo specifico della polizia stradale: dispositivi e segnali luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento da parte dell’utente. Ma non è tutto. Non basta che l’autovelox sia visibile e presegnalato. E nemmeno che il verbale d’infrazione dia atto dell’esistenza dei cartelli di presegnalazione: per garantire al cittadino il diritto di difesa, l’atto deve anche specificare se la postazione di controllo della velocità e la relativa segnaletica era temporanea o permanente. Cioè se il controllo è stato effettuato da una pattuglia appostata a bordo strada oppure con un apparecchio non presidiato da agenti e come quest’attività era stata resa nota ai guidatori in transito. La precisazione viene da una sentenza della Cass. sent. n. 5997 del 14.03.2014. In particolare, secondo la Suprema Corte, la pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. In assenza di ciò si configura l’illegittimità del relativo verbale di contestazione (la comune “multa”). Quest’obbligo non è una semplice norma interna all’amministrazione, che ne regola i rapporti organizzativi interni, ma si tratta di un vero e proprio dovere giuridico che la P.A. ha nei confronti del cittadino, a tutela dello stesso e dei suoi diritti di difesa. Pertanto, il mancato rispetto incide sulla validità dell’atto di accertamento. Il che si scontra con la generalità dei casi: infatti, la segnaletica è normalmente apposta senza distinguere i due tipi di postazione (se temporanea o permanente), nonostante già la direttiva sui controlli emanata dal ministero dell’Interno il 14 agosto 2009 – riprendendo precedenti pareri delle Infrastrutture – stabilisca che i segnali permanenti possono essere usati anche per accertamenti temporanei solo se gli appostamenti sono sistematici. Negli altri casi, le pattuglie dovrebbero ogni volta piazzare cartelli di preavviso mobili (prassi piuttosto rara), per rispettare la direttiva e il principio di credibilità della segnaletica, anche a scapito della praticità e della sicurezza degli operatori. Dunque, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. In particolare, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Inoltre, la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. Quanto alle eventuali intersezioni di strade che si frappongano tra il cartello e l’autovelox, la Cassazione ricorda che è necessario che non vi siano, tra la segnaletica e il luogo di effettivo rilevamento della multa, intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km. Insomma, la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
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