L'art.7 è per la regolamentazione NEI centri abitati. Per la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati c'è l'articolo 6 (che in realtà è quello che hai riportato tu).
Citazione:
4- L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
14- Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo [tra cui c'è il 4b] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €39,00 a €159,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.