Ti consiglio ti leggerti il codice della strada, art.219 e 219bis
Citazione:
Art. 219-bis Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da
cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si
applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell’articolo 116, commi 1-bis
e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell’articolo 116, comma 1-quinquies, secondo
le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di
applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli
articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 126-bis.
2. (abrogato)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.
e di conseguenza l'articolo 128:
Citazione:
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente
sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo
carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui
consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli
accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente
di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione
decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad
accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore
provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il
periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato
temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai
sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.