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(AGI) - Roma, 19 ago . - Gli ausiliari del traffico possono multare un automobilista esclusivamente per divieto di sosta. Lo stabilisce la Cassazione, accogliendo il ricorso di un cittadino romano a cui gli ausiliari avevano contestato una violazione, con una sanzione pari a 77.110 lire, per aver circolato su una corsia preferenziale destinata ai mezzi pubblici. L'uomo, dunque, si era rivolto al giudice di pace della Capitale, sottolineando che la violazione era stata accertata "da un soggetto non legittimato ne' competente e sprovvisto di delega", ma si era visto rigettare la sua opposizione. La Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n. 18186), invece, ha osservato che "il legislatore ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e dei parcheggi", puntualizzando pero' che "le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione". Nel caso in questione, e dunque per la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l'accertamento puo' essere compiuto - scrivono gli alti giudici - dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico", in base all'articolo 17, comma 132, della legge 127/1997. La sentenza impugnata, dunque, e' stata cassata, e gli ermellini, potendo in questo caso decidere anche nel merito, hanno accolto l'opposizione e condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di legittimita', per un totale di 850 euro. -
Questo significa che chiunque di noi (perchè a me l'hanno gia fatta) abbia subito una sanzione/multa da parte degli ausiliari del traffico, se non è scaduto il termine di 60 gg dalla notifica dell'infrazione, potrà fare ricorso al giudice di pace allegando questa sentenza, che, di fatto, dovrebbe valere come precedente vincolante.
Occhio perchè la sentenza stessa afferma che se la multa viene fatta dal "personale ispettivo delle aziende di trasporto" (a roma gli sceriffi dell'ATAC per esempio) in relazione alla percorrenza di corsie preferenziali, la multa è perfettamente lecita...
Al solito il bastone e la carotina
