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Multa con VIA al posto di PIAZZA
6607338
6607338 Inviato: 24 Dic 2008 18:51
Oggetto: Multa con VIA al posto di PIAZZA
 

Salve a tutti.
L'altro giorno ho parcheggiato in PIAZZA A.MORO e mi ero dimenticato che andava acquistato il biglietto a tempo (sinceramente non sapevo che funzionasse anche d'inverno il parcheggio a pagamento visto che è un paese di mare). Quando sono ritornato dopo circa 30 minuti, mi sono ritrovato un bel foglio giallino (ma prima non erano rosa?) con su una cifra di euro 36 per violazione del codice stradale. Lì per lì l'ho accettata e me la sono presa dicendo che la pagherò. Rileggendo il foglio però mi sono reso conto che al posto di esserci PIAZZA A.MORO c'era il pre stampato VIA A.MORO.
Pensate che contestando il cavillo PIAZZA/VIA potrò non pagarla? In realtà non esiste una via con quel nome.
 
6608339
6608339 Inviato: 24 Dic 2008 22:24
 

Se non esiste una via omonima allora cippa.......anche perché si tratta di un preavviso....pertanto, non ha valore di notifica....non puoi quindi fare ricorso......e vedrai che la notifica sarà corretta.....
 
6612659
6612659 Inviato: 26 Dic 2008 9:17
 

Concordo con Tuthmosi: ti conviene pagare, così eviti le spese per la notifica, che solitamente sono circa 10 euro in più.
Il foglietto se non erro è giallino perchè viene emesso da un ausiliario della sosta.
 
6616167
6616167 Inviato: 26 Dic 2008 20:45
 

Il colore del foglietto non ha molta importanza.......quello che conta è ciò che ci sta scritto sopra.......ossia o "preavviso" o "verbale di contestazione".....nel primo caso non si tratta di notifica....
 
6656718
6656718 Inviato: 2 Gen 2009 20:35
 

Concordo parzialmente con Tuthmosi:

- non sono d'accordo, perché secondo me E' SICURO che non possono cambiare i dati del rilevamento: se hanno scritto Via è Via, e non possono cambiare

- sono d'accordo che dovrebbe essere indifferente, Via o Piazza se ciò non crea confusione.

Però se il foglietto è stato compilato da un "genio" come quello, forse, spulciando, trovi qualche altra cosa. P. es. l'orario: quello è fondamentale, se fosse sbagliato, il ricorso ci sta !
 
6657152
6657152 Inviato: 2 Gen 2009 21:34
 

Invece è ciò che succede, ed è pienamente legale.......purtroppo......ti salva solo se esistono una via ed una piazza che hanno lo stesso nome.....neanche tanto tra via e viale o corso...... icon_wink.gif
 
6662970
6662970 Inviato: 3 Gen 2009 20:56
 

Sarebbe "legale" cambiare i dati di quanto è stato rilevato in loco ? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif

Secondo me sarebbe un clamoroso falso tale da essere passibile dell'attenzione della Procura della Repubblica !

A mio giudizio è vietato cambiare qualsiasi dato ! Non si può ! icon_eek.gif


0509_up.gif
 
6663722
6663722 Inviato: 3 Gen 2009 23:43
 

certo che Tuthmosi deve diventare esperto in C.D.S 0509_up.gif icon_twisted.gif
 
6672939
6672939 Inviato: 5 Gen 2009 14:16
 

Jannar ha scritto:
Sarebbe "legale" cambiare i dati di quanto è stato rilevato in loco ? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Secondo me sarebbe un clamoroso falso tale da essere passibile dell'attenzione della Procura della Repubblica !
A mio giudizio è vietato cambiare qualsiasi dato ! Non si può ! icon_eek.gif
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Allora, dipende da come viene fatta la correzione........parliamo seriamente. Se si tratta di un verbale di contestazione, quindi parliamo di contestuale notifica, è ammissibile ipotizzare che l'operatore sbagli qualcosa scrivendo.....egli può e deve correggere e la correzione deve essere a norma di legge.....ossia la parte con l'errore va racchiusa tra due parentesi quadre, lasciata leggibile e corretta di seguito....se ciò non è possibile, egli deve redigere un secondo verbale ex-novo, che sostituirà quello sbagliato e di ciò deve farne menzione sul nuovo verbale, e poi al suo rientro in ufficio provvederà a chiedere l'archiviazione degli effetti del verbale sbagliato, dichiarando che esso è stato sostituito con l'altro....non è accettabile che vi siano cancellature o cose del genere.....
Nel caso di una multa per divieto di sosta, quelle che si trovano sui parabrezza o purtroppo anche pizzicate sulla leva del freno....., in quel caso si parla di preavviso e non di notifica......pertanto, quel foglio ha un valore relativo, permette cioè al trasgressore ignoto di pagare la sanzione entro un tot senza che venga effettuata la notifica che ha un costo che ricade su di lui......ecco che se nella notifica permanesse l'errore allora uno degli elementi fondamentali risulta sbagliato ed il verbale può essere archiviato.....ma non mi pare questo il caso....

shakeman ha scritto:
certo che Tuthmosi deve diventare esperto in C.D.S 0509_up.gif icon_twisted.gif


Grazie, ma io rispondo solo a quello che so, e credimi che non è tutto......altri sanno molto più di me e rispondo in maniera molto più completa.....e loro sanno a chi mi riferisco....comunque faccio del mio meglio e ciò che hai detto mi lusinga. icon_wink.gif
 
6675540
6675540 Inviato: 5 Gen 2009 20:28
 

Io ritengo che la modifica non sia MAI possibile.

Non si tratta, infatti, di consentire la correzione di un errore materiale; si tratta di consentire, o negare, la modifica dei dati rilevati in loco: e questa - secondo me - non è mai possibile.

Non c'è, in sostanza, uin diritto alla correzione da parte della Polizia, o di chi ha redatto il verbale, perché questo urta con il diritto del multato di basarsi sui dati che risultano dal documento che gli è rilasciato. La contestazione è quella indicata, non sono possibili modifiche.

Se il verbalizzante ha dei dubbi sui dati, è bene che non faccia alcun verbale, perché se lo fa e sbaglia, i dati sono quelli indicati.

A mio giudizio non si tratta di un accertamento che consente successivi aggiustamenti: il cittadino è posto in grado di reagire proprio in base a quel foglietto che gli è stato dato: se i dati sono cambiati, allora è del tutto lecito - a mio giudizio - chiedere l'annullamento del verbale.

Io la vedo così, ma mi riservo di cercare conferme da qualche parte.
 
6687304
6687304 Inviato: 7 Gen 2009 14:03
 

Ti ricordo che la multa sul parabrezza mica sono obbligati a metterla......tanto per capirci........quello è un foglio che, dal punto di vista della notifica e quindi di tutto ciò di cui giustamente parli e che ti ho anche detto in precedenza, non vale a nulla.
Non puoi fare ricorso al preavviso.....ma SOLO al verbale notificato.....se ti fermano, ti contestano una violazione e sul verbale che ti danno scrivono via e non piazza o viceversa allora hai ragione tu.......ma un preavviso può essere modificato.
Questo non ti impedisce di prendere tutte le informazioni che vuoi, e soprattutto non pretendo che sia conforme al tuo modo di vedere le cose....tuttavia esse stanno così. icon_wink.gif
 
6687398
6687398 Inviato: 7 Gen 2009 14:15
 

Jannar ha scritto:
Io ritengo che la modifica non sia MAI possibile.

Non si tratta, infatti, di consentire la correzione di un errore materiale; si tratta di consentire, o negare, la modifica dei dati rilevati in loco: e questa - secondo me - non è mai possibile.

Non c'è, in sostanza, uin diritto alla correzione da parte della Polizia, o di chi ha redatto il verbale, perché questo urta con il diritto del multato di basarsi sui dati che risultano dal documento che gli è rilasciato. La contestazione è quella indicata, non sono possibili modifiche.

Se il verbalizzante ha dei dubbi sui dati, è bene che non faccia alcun verbale, perché se lo fa e sbaglia, i dati sono quelli indicati.

A mio giudizio non si tratta di un accertamento che consente successivi aggiustamenti: il cittadino è posto in grado di reagire proprio in base a quel foglietto che gli è stato dato: se i dati sono cambiati, allora è del tutto lecito - a mio giudizio - chiedere l'annullamento del verbale.

Io la vedo così, ma mi riservo di cercare conferme da qualche parte.



mi spiace, ma non è così....

se viene notificata una contravvenzione e successivamente ci si accorge di qualche "errore" di scrittura il comando può ri-notificare la violazione con un verbale corretto a patto che nel mentre non fosse già stato presentato ricorso. e un' azione che comunque capita molto di rado...
 
6687546
6687546 Inviato: 7 Gen 2009 14:28
 

Rispondo ad entrambi: le vostre sono affermazioni apodittiche: che le cose "non stanno così" lo dite voi.

La verifica, se ti sfugge, deve essere fatta su delle sentenze.

Confermo, invece, che non è possibile: i dati NON POSSONO essere corretti quando è stato lasciato il foglietto, e il motivo è che su questi dati si basa l'accertamento.

Ho esperienza diretta: tre verbali "corretti", tre annullamenti da parte del giudice di pace.
 
6687748
6687748 Inviato: 7 Gen 2009 14:43
 

I giudici di pace a volte si esprimono in maniera del tutto personale........le loro sentenze infatti non fanno giurisprudenza.........cosa accreditata alla sola corte di cassazione...essi possono creare delle correnti di pensiero, che altri possono seguire ed altri no....e ciò spiega il perché in anclune realtà un G.d.P. la pensa in un modo e da un'altra parte d'Italia un altro G.d.P. la pensa esattamente al contrario......
Ribadisco che il preavviso non ti dà in alcun modo il diritto di fare ricorso.........quindi i ricorsi effettuati sulla base di essi vanno assulutamente respinti!
Ha risposto ancora più correttamente crazymiky81 dicendoti che ogni verbale può essere riveduto e corretto, e rinotificato facendo perdere tutti gli effetti al verbale GIA' NOTIFICATO, a meno che sulla base di esso non sia già stato presentato ricorso.......
 
6689437
6689437 Inviato: 7 Gen 2009 17:27
 

Evidentemente ancora non mi sono spiegato: o tu citi una fonte giuridica, una norma di legge, o una sentenza della cassazione, oppure la tua è una opinione, rispettabile come quella della Polstrada, ma sempre una opinione, "precisa" ma opinabile.

Altresì rilevo che tu hai cambiato la mia eccezione: io nonnho detto che si può fare ricorso avverso l'avviso: ho detto che i dati dell'avviso non possono essere cambiati rispetto al verbale.
 
6689900
6689900 Inviato: 7 Gen 2009 18:21
 

em.... em.... em...

Cassazione penale , sez. V, 11 luglio 2005, n. 35167

modifica di atto pubblico (in questo specifico caso cartella clinica)

commette il reato di falso materiale in atto pubblico chi modifica le annotazioni di una cartella clinica anche se le modifiche corrispondono a verita’ perche’ un atto pubblico, allorche’ perfettamente formato, puo’ essere modificato solo per mere correzioni di errori materiali.

testo:

OMISSIS (schematico riassunto del fatto)

Per quanto riguardava gli altri motivi, la Corte ricordava che, in base anche a precedenti sentenze, (Cass. V, 21 aprile - 11 novembre 1983 n. 9423) le modifiche o aggiunte in un atto pubblico dopo che è stato definitivamente formato integrano un falso punibile anche nel caso che il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, in quanto tale modifiche (ammesse soltanto nel caso di correzione di errori materiali) , determinano infatti una modificazione della verità documentale poiche’ per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originale.

Sentenza n. 144 del 1 aprile 2004

OMISSIS (sempre il fatto)

E’ noto che una consolidata giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha più volte affermato che:

- l’errore materiale in un atto amministrativo, con possibilità dell’Amministrazione di procedere alla sua correzione senza adeguata motivazione, è configurabile solo quando detto errore sia di manifestamente evidente, cioè quando non sia necessaria alcuna interpretazione dell’effettiva volontà dell’Amministrazione: di contro, quando l’errore è conseguente ad una inesatta valutazione dei presupposti di fatto o di diritto, poiché tanto rileva proprio sul procedimento di formazione della volontà dell’Amministrazione, l’errore è emendabile solo mediante esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela, che va, però, adeguatamente motivato;


in parole povere: l'errore di scrittura può essere corretto, l'errore che porta ad una diversa interpreatazione dei fatti no...

infine ti posto questo link...

Link a pagina di Google.it

ricerca su diritto.it di tutte le 1910 sentenze sull' errore in atto pubblico....

non ho tempo per leggerle (devo piegare i vestiti appena stirati...)


buona lettura... 0510_saluto.gif
 
6689989
6689989 Inviato: 7 Gen 2009 18:32
 

Ehm eM: la modifica del luogo ove è avvenuta l'infrazione non è un errore materiale .....

Stira vai .... 0510_saluto.gif 0510_saluto.gif
 
6690305
6690305 Inviato: 7 Gen 2009 19:13
 

guarda, secondo me non essendovi nello stesso comune Piazza Aldo Moro e Via Aldo Moro è un semplicissimo errore materiale, oppure credo che "VIA" fosse già presente sullo stampato....

ad esempio, l'orologio non aggiornato che porta a scrivere +/-1 ore da quella reale nelle giornate di cambio dell'orario secondo me rientra in questi casi...

una cosa è certa, L'errore di compilazione deve restare visibile e la correzione deve essere motivata...

in ultima la differenza di scrittura tra l'avviso e il verbale: il pirimo un mero atto di cortesia per semplificare la chiusura del procedimento.


cito inoltre questa sentenza della cassazione:

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.5447/2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO XXX. ha impugnato, nei confronti del comune di
YYYY, con ricorso notificato l'1.7.05, la sentenza del Giudice di Pace di YYYY, depositata il 27.1.05, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'art. 7 C.d.S. (sosta vietata) Lamenta:

1) la violazione degli artt. 389, 384 e 385 Reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di pace non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione;

2) la violazione dell'art. 383 Reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile rilevare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.

Il Comune resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente, che l'indicazione del luogo dell'infrazione ,come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed rilevante appare l'omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (cass. 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese


questo simpatico sito

Link a pagina di Studiodiruggiero.it

fatto molto bene,
indica nel capitolo "notifica del verbale", al 5°paragrafo

Molto comune è il rilascio di avviso di pagamento sul parabrezza del veicolo: esso non è previsto dalla legge e non costituisce notifica. Naturalmente il pagamento della contravvenzione secondo le istruzioni ivi riportate estingue comunque il procedimento e non dà luogo alla successiva notifica del verbale. Se non si hanno buoni motivi per impugnare la contravvenzione potrebbe convenire pagare immediatamente la somma ivi indicata perché - non solo è in misura ridotta - ma anche decurtata delle spese di notifica.

se poi ha i avuto la fortuna di trovare un giudice di pace che ha annullato dei verbali per difformità tra l'avviso e il verbale avrei molto piacere di leggere la sentenza...
 
6698688
6698688 Inviato: 8 Gen 2009 18:42
 

Jannar ha scritto:
Evidentemente ancora non mi sono spiegato: o tu citi una fonte giuridica, una norma di legge, o una sentenza della cassazione, oppure la tua è una opinione, rispettabile come quella della Polstrada, ma sempre una opinione, "precisa" ma opinabile.

Altresì rilevo che tu hai cambiato la mia eccezione: io nonnho detto che si può fare ricorso avverso l'avviso: ho detto che i dati dell'avviso non possono essere cambiati rispetto al verbale.

Perdonami Jannar ma hai mai sentito parlare di Istituto dell' autotutela della Pubblica Amministrazione?

Tuthmosi e crazy ti hanno risposto in maniera perfetta.
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