ciao utenti della strada HO TROVATO IL SITO DELLE OMOLOGAZIONI DEIGLI AUTOVELOX E ALTRE DIAVOLERIE ho letto il decreto di omologazione dell autovelox 104/C2 che impestra le strade dell'italia intrera, HO SCOPERTO CHE LE INSTRALLAZIONI SENZA IL FLASCH FUNZIONANTE SONO FUORI OMOLOGAZIONE PERCHE IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE NE OBBLIGA L'ISTALLAZIONE.
IL FLASCH IN POSTAZIONE FISSA E POSTO IN UN TOTEM PIU AVANTI DELLA POSTAZIONE FISSA SE QUAESTA NON CI FOSSE E PRENDESTE LA MULTA POTETE FARE RICORSO PERCHE L'INSTALLAZIONE NON E DA DECRETO D'OMOLOGAZIONE E QUINDI LA MULTA E NULLA. VI INCOLLO IL DECRETO LEGGETE BUON RICORSO.

VISTO il voto n. 32/2005, reso nell’adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato”Autovelox 104/C-2” anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall’apparecchiatura, mentre l’eventuale comando operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non essendo garantito nel tempo il permanere delle condizioni sfavorevoli; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell’obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltrechè il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;
D E C R E T A
Art. 1 - E’ confermata l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato”Autovelox 104/C-2”,prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.
Art. 2 - Il dispositivo “Autovelox 104/C-2” ,senza necessità di modifiche od adattamenti,può essere gestito dall’operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia,con le seguenti prescrizioni: l’apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne. E’ raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.
Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità”Autovelox 104/C-2” può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.
Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox 104/C-2” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..
Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,e del decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 16.05.2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)