cesko123 ha scritto:
Salve a tutti, oggi mi è venuto un dubbio esistenziale dal nulla
non so se avete presente ma tipo nella mia città precisamente nel "corso" o nel centro, c'è una strada o tipo un pezzo di strada molto lungo riservato alla sola circolazione dei pedoni.. e pensandoci, potrei passare di lì con la moto a motore spento? boo
So che non si possono mettere riferimenti ad altri siti, ma l'amico Google aiuta sempre, basta cercare.
comunque, degli estratti
"Mi dispiace per te, ma il Codice della Strada assimila
solo i ciclisti ai pedoni nell'articolo 182.4 che recita:
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio
o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati
ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Un simile articolo NON esiste per i ciclomotori, motoveicoli, etc..."
"Posso tuttavia indicarti (in ordine sparso di attinenza al caso di specie)
cosa potrebbe stampare il vigile a sostegno del suo buon diritto:
E' necessario aver conseguito la patente di guida, per far
circolare su strada un motoveicolo mediante spinta a braccio. Il
concetto di circolazione stradale e la conseguente applicabilita'
delle norme che la disciplinano non hanno come presupposto
necessario che si tratti di veicolo con motore in efficienza,
potendo aversi circolazione anche quando il conducente proceda sulla
pubblica strada a motore spento per forza d'inerzia o in discesa o
per spinta a mano.
Cassazione penale, sez. IV, 29 ottobre 1984,
Il veicolo che non puo' circolare a causa di un guasto meccanico e'
soggetto alle norme sull'assicurazione obbligatoria di cui alla
legge n. 990 del 1969. L'assicurazione, infatti, e' esclusa soltanto
per veicoli che costituiscono veri e propri rottami, non piu'
utilizzabili come veicoli autonomi o suscettibili di traino, anche a
mano. (Nella specie, la contravvenzione era stata cautelata al
proprietario di un autoveicolo lasciato in sosta sulla pubblica via
in attesa che venisse prelevato dal meccanico per le necessarie
riparazioni).
Cassazione penale, sez. VI, 3 aprile 1981,
La bicicletta condotta a mano non perde la qualifica di veicolo e i
conducenti sono quindi tenuti ad uniformarsi alle norme che
disciplinano la circolazione dei veicoli, e in particolare dei
velocipedi, per cui devono procedere sulla destra della strada e in
prossimita' del margine destro di essa - in tal caso l'eventuale
mancanza od inefficienza dei prescritti dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione non costituisce contravvenzione, perche'
anzi proprio una disposizione prevede (art. 586 regol.c.strad.)
che nelle dette condizioni i velocipedi non siano utilizzati ma
solamente condotti a mano.
Cassazione penale, sez. IV, 11 febbraio 1982,
La bicicletta condotta a mano non perde la sua qualita' di veicolo
e deve pertanto marciare lungo il margine sinistro della
carreggiata.
Cassazione penale, sez. IV, 9 marzo 1981,
Anche il veicolo spinto a mano (nella specie, carrettino adibito
al trasporto di giornali) deve essere considerato veicolo a braccia
ai sensi dell'art. 22 cod. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) e
quindi deve essere qualificato veicolo ai fini dell'applicazione
dell'art. 2054 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 1978 n. 4965 (Contra, ma solo sul
2054 c.c., Cassazione civile sez. III, 7 gennaio 1991 n. 57).
"