Ne abbiamo già parlato, e alcune riviste specialistiche ribadiscono la loro illegalità, ma molti comuni continuano a verniciare.
In paticolare parlo di quella, splendida vernice rossa con cui vengono dipinte delle strisce, alternativamente alle strisce bianche dei passaggi pedonali.
Ultimamente deve essere scattata la corsa a chi vernicia di più.
Hanno iniziato a verniciare le linee di delimitazione degli incroci, oltretutto facendole enormi, che se per caso arrivi un pochino veloce e tenti di fermarti vieni catapultato immediatamente al centro dell'incrocio, a prescindere che tu sia in moto o in macchina.
Infatti queste vernici non sono antisdrucciolevoli, come prevede in Codice della strada.
Ieri ho visto il massimo, ma chiaramente mi riferisco a me stesso, in un incrocio abbastanza grande, da permettere l'inserimento delle ormai pluripresenti rotatorie, hanno predisposto un rallentatore del traffico, che visto che era alto più dei 7cm previsti dal codice, probabilmente si trattava di un arredo urbano posto al centro di un incrocio.
Ma il bello non era l'altezza, ma era tutto verniciato di rosso.
Ora che dire......................nulla!
Siamo nel marasma più totatle, basta un pirla che lavora in un comune che zac.................parte il manutentore a verniciare tutti gli incroci, rotonde, passaggi perdonali e anche le moto e le macchine ferme in sosta.
Vi allego un paio di articoli del codice, per farvi incavolare un pochino.
Ciao gente e occhio alla vernice rossa!

Art. 137 (Art. 40 Cod. str.)
(Disposizioni generali sui segnali orizzontali)
Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzione delle stesse.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosita' e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonche' i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Uffic
I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
bianco,
giallo,
azzurro,
giallo alternato con il nero.
Il loro impiego e' specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
Nessun altro segnale e' consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.
I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.
I segnali orizzontali, quando non siano piu' rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.
Art. 145 (Art. 40 Cod. str.)
(Attraversamenti pedonali)
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig. II.434).
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).