Sto cercanco di fare un po' di chiarezza. Vi riporto cosa ho trovato così magari chi ne sa ci può aiutare....
Il caso tipico è: "dlin dlon, sono il postino, c'è una letterina verde per lei"

A questo punto bisogna dichiarare chi era alla guida in modo da potergli decurtare i punti nell'ilarità generale

La cronologia:
Prima del 24/01/05:
L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole. Se il proprietario è una persona giuridica (una società), non potendogli togliere i punti si applica una sanzione aggiuntiva da € 343,35 a € 1.376,55.
Quindi se non dichiari tolgo i punti al proprietario. Se sei una società paghi.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005:
L’art. 126-bis, comma 2 è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza perchè in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto attribuisce una responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo per fatto altrui con una sanzione di carattere personale. In altre parole, poiché la decurtazione dei punti è sanzione sui generis più facilmente accostabile alle sanzioni penali che a quelle civili, pare errato (e contrario ai principi di cui alla L. 689/81) costruire un sistema di solidarietà a carico del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore.
Fin qui tutto ben, se non fosse che la corte aggiunge:
L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, rende tuttavia necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada (da € 343,35 a € 1.376,55).
Quindi la situazione diventa: se non dichiari paghi.
A questo punto iniziano i primi "non mi ricordo chi guidasse 3 mesi fa" e alcuni giudici di pace accolgono i ricorsi.
Ad esempio il gdp di Taranto con la sentenza del 26.10.2006 dice che se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede ( che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis. Si osserva, inoltre, che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere.
Quindi dichiari che non ricordi, 343 €, ricorso, accendi un cero.
Dal 3/10/06
art. 44 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 che modifica il 2° comma dell’art. 126 bis (dando indirettamente ragione ai gdp che avevano accolto i ricorsi):
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000
Quindi non dichiari e paghi 250 €
Questo è quello che ho trovato io da profano. Se ho scritto qualcosa di sbagliato lo modifico in modo da avere un piccolo breviario a cui fare riferimento.
Non so se ci siano delle novità....speriamo!