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Le novità dell'indennizzo diretto dalle assicurazioni
Scritto da JackCarver - Pubblicato 06/03/2007 16:54
Dal primo febbraio 2007 è cambiata la normativa riguardo all’indennizzo assicurativo a causa di un sinistro stradale. Vediamo di spiegare a grandi linee la nuova normativa e le procedure da utilizzare per il risarcimento del danno.

Diciamo inizialmente che vi sono 2 tipi di danno:
  1. danno alle cose (quantificazione: costo per riparazioni e sostituzione, deprezzamento, danno da mancato uso “solo per esigenze di lavoro e esclusivamente per il tempo necessario alla riparazione”);

     
  2. danno a persona che comprende l’invalidità permanente e il danno biologico ovvero il dolore patito dal danneggiato quantificabile mediante documentazione medica e tramite il medico legale.  


Riguardo all’indennizzo diretto vero e proprio vi sono 2 nuove procedure:


L’indennizzo Terzo Trasportato.
La nuova normativa prevede che il terzo trasportato (il passeggero) sia risarcito dalla propria compagnia assicurativa fino ad un massimale di 775.000,00 euro circa. L’indennizzo diretto prevede di venire risarciti dalla propria assicurazione quando si ha la totale o parziale ragione nel sinistro.


L’Indennizzo Diretto
Si avvalgono della procedura dell’indennizzo diretto il proprietario del veicolo e il conducente ma quest’ultimo le cui lesioni siano inferiori o uguali al 9% di Invalidità Permanente (possono essere anche due persone diverse).

La Compagnia presso cui siamo assicurati ci risarcirà per il danno se abbiamo ragione, facendo poi rivalsa presso l’altra compagnia o parziale ragione, stabilendo insieme all’altra compagnia, dopo aver consultato la documentazione, le percentuali di ragione/torto.

Il modulo blu assume una importanza fondamentale, verrà sempre compilato, sia che abbia la firma di uno solo dei due soggetti dell’incidente (da fare nell’agenzia della compagnia di assicurazione) oppure entrambe (molto meglio).

Il tempo di risarcimento per un sinistro è di 60 giorni (sinistro senza lesioni) che si riducono a 30 in caso di firma di entrambi i soggetti sul modulo blu.

Ricordarsi sempre di contattare il proprio assicuratore per ogni situazione in quanto sicuramente potrà dare un consiglio o una mano oltre a prepararvi la richiesta danni da inviare alla propria compagnia, sempre necessaria in quanto va presentata anche quella oltre al modulo blu firmato.

Aggiungo inoltre che non è possibile, nel modo più assoluto, scegliere di rinunciare all'Indennizzo Diretto a favore della vecchia normativa per il risarcimento.
 

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Commento di: BanditoGiuliano il 04-09-2008 14:27
A porposito di indennizzo diretto, recentemente la Corte costituzionale,si è espressa in merito sancendo la incostituzionalità dell'indennizzo diretto in quanto chi deve risarcire il danno è colui (quindi la compagnia assicurattrice) che lo ha prodotto e non l'assicurazione di appartenenza del malcapitato. C'è quindi la possibilità, solo in via legale, di poter dar corso alla vecchia procedura. Ripeto, però, che tale scelta non può essere fatta andando dal proprio assicuratore, bensì solo tramite intervento legale.